Statuto
Statuto dell’Associazione “CONCRETAMENTE Sassuolo”
Art. 1 (Natura) – E’ costituita, a norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia, un’associazione denominata “CONCRETAMENTE Sassuolo”, con sede in Sassuolo, Viale Carducci 38. L’associazione non persegue fini di lucro.
Art. 2 (Scopi) – L’associazione, nel segno della “lista civica Sassuolo con Pattuzzi” intende proseguire e valorizzare l’esperienza della lista stessa, conservando l’approccio aperto ai problemi, al di là di schieramenti politici. Si propone di promuovere iniziative, incontri, dibattiti sulla realtà sociale ed economica della città di Sassuolo, valorizzando da una parte la partecipazione attiva dei cittadini alla “cosa pubblica” e dall’altro l’approccio “concreto” ai problemi.
Art. 3 (Attività) – L’associazione intraprende le attività informative, culturali e sociali idonee al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.
Art. 4 (Soci) – Possono aderire all’associazione, in qualità di soci, persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organizzazioni, anche non riconosciute, che ne condividano le ragioni e le finalità. I soci collettivi partecipano agli organi sociali con un proprio delegato e sono titolari di un voto al pari dei soci individuali.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono soci:
- Fondatori: i firmatari dell’atto cositutivo;
- Ordinari e Sostenitori: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda, secondo la procedura richiesta e definita dall’associazione stessa, siano stati accolti come tali. I soci ordinari si distinguono dai soci sostenitori a seconda dell’importo della quota sociale annualmente sottoscritta.
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale annualmente proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei Soci;
- all’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e comunque a tutte le disposizioni normative che regolamentano la suddetta associazione.
La proposta di ammissione all’associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell’aspirante socio, nonché l’impegno all’osservanza del presente statuto e dei regolamenti interni e di tutte disposizioni normative vigenti in materia.
I soci possono essere sospesi o esclusi dall’associazione, per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni e a tutte disposizioni normative vigenti in materia;
b) qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
c) qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all’associazione.
Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.
Art. 5 (Organi sociali) – Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei Probiviri
g) il Collegio dei Revisore dei Conti
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese vive eventualmente sostenute per il loro espletamento.
Art. 6 (Assemblea) – L’Assemblea è formata dai soci individuali e dai delegati dei soci collettivi in regola con il versamento della quota sociale annuale.
L’assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
b) determina annualmente l’entità della quota sociale per i soci ordinari e per i soci sostenitori;
c) delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo;
d) determina gli indirizzi generali di attività dell’associazione, verificandone l’attuazione;
e) ratifica la sanzione disciplinare dell’esclusione;
f) delibera le modifiche dello statuto;
L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno, ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità, o ne faccia richiesta scritta almeno il 20% dei soci.
La convocazione dell’Assemblea agli aventi diritto dovrà essere effettuata, con congruo anticipo, mediante qualunque mezzo (lettere, fax, mail, ecc.).
Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo il caso di modifiche statutarie per le quali si richiede il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Le delibere adottate dall’Assemblea dovranno risultare da apposito verbale.
Art. 7 (Consiglio direttivo) – Il Consiglio direttivo è composto, da un numero di membri da 5 a 7, dura in carica due anni. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo dovesse decadere, gli subentrerà il primo dei non eletti, al quale il Presidente darà immediata comunicazione.
Il Consiglio Direttivo, decade quando, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o in sua assenza il Segretario, in caso di assenza di questi ultimi il consigliere più anziano, convoca entro 3 mesi l’Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo:
a) nomina il Segretario, il Presidente ed il Tesoriere anche al di fuori dei propri componenti;
b) delibera sull’ammissione di nuovi soci;
c) delibera eventuali misure disciplinari da comminare ai soci;
d)delibera le attività dell’associazione, nel quadro degli indirizzi fissati dall’Assemblea;
e) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo;
f) delibera su tutte le materie attinenti alla conduzione dell’associazione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e saranno considerate valide con la presenza di almeno la maggioranza piu uno dei membri del Consiglio stesso.
Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere approvate a maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.
Art. 8 (Presidente) – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, sovrintende alle attività dell’associazione, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare al Segretario le proprie funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale.
Art. 9 (Segretario) – Il Segretario cura, d’intesa con il Presidente, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale partecipa con diritto di voto, la tenuta del registro dei soci, la redazione e conservazione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo e dei documenti contabili in genere, nonché la redazione e conservazione di sintetici verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede inoltre agli adempimenti connessi con l’applicazione dello statuto e ad ogni attività utile all’organizzazione e al buon funzionamento dell’associazione.
Art. 10 (Tesoriere)- Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell’associazione in collaborazione con il Segretario, sulla base degli indirizzi e delle attività deliberate dall’Assemblea, a cui rendiconta una volta all’anno.
Art. 11 (Collegio dei Probiviri)- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.
E’ eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri ha funzione di arbitro ed è chiamato a dirimere, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, controversie interne all’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri può essere attivato, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, quando lamenti violazione dei propri diritti.
Il Collegio dei Probiviri può proporre eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Presidente dello stesso organo, cui spetterà darne comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art.13 (Collegio dei Revisori dei Conti)- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti ( che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente.
I Revisori sono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare semestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l’inventario di eventuali beni mobili e/o immobili e gli adempimenti giuridico-fiscali relativi alla corretta tenuta della contabilità. Esamina, inoltre, e controlla la contabilità sia essa preventiva che consuntiva.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dello stesso organo, cui spetterà darne comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 14 (Dimissione dei Soci) – Il socio perde la sua qualifica di socio solo per dimissioni o esclusione, che può essere comminata per mancato versamento della quota associativa.
I soci possono dare le dimissioni dall’associazione in qualsiasi momento. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.
Art. 15 (Patrimonio) – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali e dai contributi volontari di persone, enti ed associazioni, nonché dalle erogazioni e donazioni liberali che a qualsiasi titolo dovessero pervenire all’associazione stessa.
Art. 16 (Il Rendiconto)- Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione. Il rendiconto dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 17 (Durata ed estinzione) – L’associazione è costituita senza limitazioni di durata.
Art. 18 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e a tutte le vigenti normative in materia associativa.
Art. 19 Norme Transitorie)- Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

